Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;877~art4 · fonte del testo