Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.
Testo vigente dal 2 dicembre 1953
