Per il riconoscimento o del servizio militare reso con l'interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 nell'ordinamento approvato on regio decreto-legge 3 marzo 1933, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani e' fissato nella misura del 12 percento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente 1 gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo e' calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000. L'importo determinato in applicazione del comma precedente e' maggiorato degli interessi composti ai saggio annuo del 4,25 per cento compatibili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art26 · fonte su Normattiva