La tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo e' soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilita' di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale. Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilita' concessa con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilita' della predetta tredicesima mensilita' agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263-

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;876~art2 · fonte del testo