A favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni e di assegni indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e' concessa una anticipazione, una volta tanto, sui futuri miglioramenti economici, pari alla meta' di una mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante alla data suddetta a titolo di pensione e di caroviveri. Per la concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma si osservano i criteri previsti per la corresponsione della tredicesima mensilita' dagli articoli 2, primo comma, 3 e 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'anticipazione di cui al presente articolo e' concessa anche ai titolari di pensioni provvisorie accordate in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave. Il pagamento di tali pensioni - limitato al 30 giugno 1953 dall'art. 24 della legge 8 aprile 1952, n. 212 - e' ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 1956. Ai titolari di dette pensioni e' estesa, a decorrere dal 1 gennaio 1953, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876. L'importo della anticipazione di cui al presente articolo va arrotondato per eccesso a lire 100.
Testo vigente dal 7 agosto 1954
