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E' autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1131~art1 · fonte del testo