Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il termine per la presentazione delle denuncie di cui all'art. 1 della presente legge e' prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione. Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro salvo le cambiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1131~art6 · fonte del testo