Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008. 110 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella concessione delle anticipazioni sara' tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto. Verra' accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire. Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1131~art4 · fonte del testo