Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nella concessione delle anticipazioni sara' tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto. Verra' accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire. Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.
Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008
