Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il termine per la presentazione delle denuncie di cui all'art. 1 della presente legge e' prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione. Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro salvo le cambiali.
Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008
