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L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, non potra' superare la somma di complessive lire dieci miliardi. L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, non potra' superare la somma di complessive lire cinque miliardi.

Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008

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