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Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento, di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 settembre 1952 al 22 dicembre 2008
