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I contributi sono disposti a mezzo di accreditamento ai provveditori agli studi e non posso riguardare piu' di due aule. Per stabilire l'idoneita' degli adattamenti dei locali ad uso scolastico, il provveditore agli studi si uniformera' alle norme vigenti in materia. In nessun caso i contributi possono superare le lire trecentomila per aula adattata. Per l'insieme dei servizi, come pure per un eventuale locale da adibire ad abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso un ulteriore contributo nella misura massima di lire trecentomila.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
