E' autorizzato lo stanziamento di lire 300 milioni per gli esercizi 1955-56, 1956-57 e 1957-58, ai fini di conseguire un miglioramento della produzione bacologica nazionale attraverso una razionale organizzazione della produzione e dell'impiego del seme, con particolare riguardo alle nuove razze ed ai relativi incroci.

Testo vigente dal 13 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;94~art1 · fonte del testo