E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94, riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.

Testo vigente dal 22 maggio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-23;283~art1 · fonte del testo