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Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e' fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968, in lire 3 miliardi. Il finanziamento di cui al precedente comma e' in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;82~art1 · fonte del testo