Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012. 161 parole tolte.

tolto: Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro per l'industria e il commercio - su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 9 - corrispondera' agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: a) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto pratica per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e b) la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1. Tale contributo decorre dalla data della stipulazione del contratto. In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art4 · fonte del testo