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Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle universita' e degli istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari. L'importo dei contributi da destinare alle finalita' indicate nel comma precedente non puo' superare il venti per cento degli stanziamenti. Il programma di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e' approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 1 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-05;82~art3 · fonte su Normattiva