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Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio devono - ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici - assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi. Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle citta' i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle citta' con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle citta' con un numero di abitanti interiore.
Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010
