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Quando gli esercizi di vendita insistano su suolo pubblico, le relative concessioni saranno intestate all'Unione italiana ciechi, la quale fornira' ai ciechi, assegnatari delle licenze di cui alla presente legge, l'attrezzatura necessaria per l'esercizio della rivendita, imputando la spesa relativa sul fondo dell'avviamento al lavoro istituito dalla legge 29 gennaio 1951, n. 37.

Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-03-09;121~art3 · fonte del testo