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Il Comitato di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, per l'esame delle proposte di finanziamento di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, e' integrato da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un altro del Ministero degli affari esteri. Per l'esame delle proposte di finanziamento a favore delle aziende della provincia di Trento, e' chiamato invece un rappresentante della provincia di Trento, designato dalla Giunta provinciale. Ai Comitati possono essere aggregati, con voto consultivo, esperti nei vari rami industriali nominati con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio. Le spese fatte per il funzionamento del Comitato sono equiparate alle altre spese di cui all'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, numero 367.

Testo in vigore dal 28 novembre 1950 al 22 dicembre 2008

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