Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 1950 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata. Tale privilegio si estende anche alla indennita' eventualmente dovuta all'azienda finanziata, ai beni ed alle somme che gli imprenditori siano autorizzati a trasferire in Italia in applicazione del Trattato di pace approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430. La costituzione del privilegio puo' essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-10-27;910~art4 · fonte del testo