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I finanziamenti di cui alla presente legge sono assistiti dal privilegio speciale, a favore dell'ente finanziatore e dello Stato, di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento, che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata. Tale privilegio si estende anche alla indennita' eventualmente dovuta all'azienda finanziata, ai beni ed alle somme che gli imprenditori siano autorizzati a trasferire in Italia in applicazione del Trattato di pace approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430. La costituzione del privilegio puo' essere sostituita dall'assunzione di garanzie reali o personali da parte di terzi, ritenuti idonei dagli istituti finanziatori.
Testo in vigore dal 28 novembre 1950 al 22 dicembre 2008
