L'indennita' contemplata dal precedente articolo, nella misura di lire 26.096, lire 26.154, lire 28.553, lire 26.631, lire 27.918 o lire 28.066 lorde, a seconda che le aliquote delle ritenute erariali applicabili siano rispettivamente del 4,20 per cento, 4,40 per cento, 5,85 per cento, 6,125 per cento, 10,45 per cento, 10,925 per cento, compete con le modalita' ivi previste, anche al personale temporaneo operaio ed impiegatizio assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato e al personale dipendente dalle ditte appaltatrici di opere e servizi per conto dell'Azienda medesima, con esclusione dei soli appalti indicati all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Tale indennita' che verra' corrisposta dalle imprese appaltatrici, non e' soggetta ad alcun gravame assicurativo e contributivo di qualunque natura, ne' entra a far parte della retribuzione nella determinazione vari istituti contrattuali. L'onere derivante alle imprese appaltatrici da tale corresponsione verra' rimborsato dall'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;11~art2 · fonte del testo