Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 11 — Denuncia di provvidenze ottenute - Detrazioni

Il denunciante deve dichiarare ogni provvidenza ricevuta per danni di guerra o comunque per il recupero, il ripristino o la sostituzione del bene, nonche' l'amministrazione o l'ente che l'ha erogata, e l'ammontare. Deve altresi' dichiarare gli indennizzi o compensi percepiti o da percepire da societa' assicuratrici, da altri enti o privati, da Stati esteri in base ad accordi o convenzioni internazionali, nonche' le somme che siano state ammesse a detrazione quali perdite per danni di guerra, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, e del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio 9 maggio 1950, n. 203, ed i beni gia' dichiarati perduti e dei quali abbia riacquistato comunque il possesso. Dall'indennizzo o dal contributo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o si debbano percepire per una delle provvidenze di cui ai commi precedenti. Ove il danneggiato abbia usufruito, a causa dei danni di guerra, di finanziamenti a tasso di favore, con garanzia statale o con contributi statali, la minor somma pagata rispetto all'interesse legale corrente sara' computata ai fini della detrazione di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art11 · fonte del testo