Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 52 — Danni subiti da cittadini ed enti italiani all'estero

Salva l'applicazione di speciali accordi o convenzioni internazionali che consentano un trattamento piu' favorevole e salvo quanto e' disposto nell'art. 11, le disposizioni della presente legge sono estese anche ai cittadini ed enti italiani che, durante il periodo dal 1 settembre 1939 fino alla conclusione della pace, abbiano subito danni di guerra all'estero, purche' il danneggiato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti domiciliato e residente in Italia o l'ente abbia in Italia la sua sede. Per la misura dell'indennizzo valgono le norme di cui all'art. 25. Nel caso di concessione di contributo, essa e' condizionata al ripristino in territorio nazionale del bene perduto o distrutto. A domanda dell'interessato, puo' tuttavia essere autorizzato il reimpiego del contributo in beni diversi da quelli perduti o distrutti ed in attivita' diverse da quelle cui i beni stessi erano destinati. Per la ricostruzione dei fabbricati distrutti destinati ad uso di abitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 27.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 233/1989

    Questione infondata
    21 aprile 1989

    Il diverso trattamento ai fini della concessione dell'indennizzo per danni di guerra riservato da un lato ai cittadini italiani che abbiano subito danni in Patria o in territori già soggetti alla sovranità italiana o in Albania e dall'altro ai cittadini che abbiano subito danni in altri Paesi esteri (per questi ultimi soltanto è richiesto il requisito della residenza in Italia all'atto dell'entrata in vigore della legge) si connette alla finalità perseguita dal legislatore di destinare tali indennizzi alla ricostruzione dell'economia nazionale, ragionevolmente presumendosi per la prima categoria un legame con la madrepatria, legame che invece deve essere dimostrato dalla seconda categoria di cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.52, primo comma, l. 27-12-1953, n.968).

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 52 Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

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  • Sentenza n. 90/1971

    Questione infondata
    29 aprile 1971

    Sollevata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel corso del giudizio di legittimità avanti al Consiglio di Stato del provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza per ottenere la concessione dell'indennizzo per danni di guerra, in difetto del requisito della residenza in Italia, richiesto dall'articolo suddetto, è estranea a tale prospettazione l'ipotesi preveduta dalla successiva legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale dispone che le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza saranno riprese in esame su domanda degli interessati. Il relativo giudizio di rilevanza, congruamente motivato, non è pertanto manchevole e la relativa eccezione va respinta.

    Art. 3 cost. · Art. 52 Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art52 · fonte del testo