Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 10 — Prova della proprietà dei Beni

La denuncia dei danni di guerra deve essere corredata dei documenti comprovanti il titolo giustificativo della domanda di concessione delle provvidenze previste dalla presente legge. Per i beni affidati per trasporto alle ferrovie e non giunti a destinazione nel periodo dal 1 gennaio 1943 al 1 aprile 1946, e' necessario provare, mediante esibizione della lettera di vettura o dello scontrino di bagaglio, l'avvenuta spedizione, e mediante attestazione da rilasciarsi dalle ferrovie, che gli oggetti spediti non furono consegnati perche' il vagone ove essi viaggiavano o non giunse, o giunse manomesso, alla stazione di destinazione, o perche' ando' distrutto per fatto di guerra il locale dove gli oggetti stessi erano depositati. ((Per gli immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributo. Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile.)) Per gli immobili siti in territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere resa dall'interessato e da quattro cittadini italiani che risiedevano nella localita' in cui erano gli immobili danneggiati o distrutti. Nell'atto dimostrativo della proprieta' e del possesso devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprieta' successivi all'evento bellico che ha causato il danno ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato. Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sull'immobile riparato o ricostruito.

Testo vigente dal 12 novembre 1967

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 novembre 1967. 3 parole tolte, 33 parole aggiunte.

… immobili, il danneggiato che non possa produrre gli atti dimostrativi della sua proprieta', deve tolto: Corredare aggiunto: corredare la domanda con un atto da cui risulti il possesso utile agli effetti tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere ammessa una dichiarazione giurata resa al pretore o al notaio dall'interessato e da quattro cittadini tolto: dei aggiunto: del luogo in cui e' sito o era sito l'immobile, i quali attestino la notoria appartenenza di esso, e per quale titolo, al richiedente il contributoaggiunto: . Analogamente si potra' documentare la proprieta' degli autoveicoli, individuati in base al numero di targa, iscritti in pubblici registri, in conformita' e per gli effetti dell'art. 1162 del Codice civile. Per gli immobili siti in territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, la dichiarazione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art10 · fonte del testo