Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Art. 62 — Saggio di interessi dei mutui
I mutui sono stipulati al saggio che sara' determinato con decreti del Ministro per il tesoro. In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda, Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
