Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 62 — Saggio di interessi dei mutui

I mutui sono stipulati al saggio che sara' determinato con decreti del Ministro per il tesoro. In corrispondenza dei mutui stipulati, gli enti, gli istituti e la seconda, Giunta del C.A.S.A.S. possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art62 · fonte del testo