Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 60 — Enti autorizzati alla concessione del mutuo

A compiere le operazioni di mutuo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti ed altre disposizioni, gli enti e istituiti di credito e loro sezioni di credito edilizio, fondiario, marittimo, agrario, industriale e simili, nonche' la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.). Nel caso di lavori di riparazione ai beni per i quali siano vigenti contratti con gli enti e istituti di credito sopra indicati, i mutui occorrenti per i nuovi lavori sono concessi con le norme ed i benefici della presente legge dagli enti e istituti stessi. Qualora entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto. I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi enti e istituti che hanno accordato il finanziamento per le costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art60 · fonte del testo