capo III — DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
- Art. 53 — Pertinenze delle aziende
- Art. 54 — Privilegi e diritti reali sui beni ripristinati
- Art. 55 — Contributi per beni già ripristinati
- Art. 56 — Stanziamenti in bilancio
- Art. 57 — Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza
- Art. 58 — Scarico parziale e finale della contabilità
- Art. 59 — Mutui
- Art. 60 — Enti autorizzati alla concessione del mutuo
- Art. 61 — Erogazione ed ammortamento del mutuo
- Art. 62 — Saggio di interessi dei mutui
- Art. 63 — Ipoteca a favore dell'ente o istituto mutuante
- Art. 64
- Art. 65 — Finanziamenti provvisori a sconto del contributo
- Art. 66 — Esenzione dei contributi dalla ricchezza mobile e dalla imposta generale sull'entrata
- Art. 67 — Agevolazioni in materia di tasse imposte dirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili
- Art. 68 — Estensione della legge sul credito fondiario
- Art. 69 — Esenzione dall'imposta fabbricati e dalle relative sovrimposte
- Art. 70 — Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale
- Art. 71 — Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso
- Art. 72 — Decadenza dai benefici tributari
- Art. 73 — Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denuncie già presentate ad altre Amministrazioni
- Art. 74 — Assistenza ai sinistrati di guerra
- Art. 75 — Abrogazione delle disposizioni precedenti