Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 73 — Trasmissione alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro delle denuncie già presentate ad altre Amministrazioni

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande esistenti presso gli uffici delle competenti Amministrazioni dello Stato devono essere trasmesse, con gli atti relativi, alla Intendenza di finanza competente a norma della legge stessa o, nei casi particolari previsti dalla legge medesima, al Ministero del tesoro. Tuttavia, per le domande per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata concessa l'autorizzazione per l'inizio delle opere, permane la competenza dell'Amministrazione che l'ha concessa.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art73 · fonte del testo