Le liquidazioni gia effettuate dalle Intendenze di finanza prima della entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'art. 4 si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi di ufficio dalle Intendenze stesse. Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di finanza provvederanno al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per due l'ammontare della liquidazione. Nel caso di reclamo, le Intendenze provvederanno a rimuovere liquidazione nei modi e nelle misure previsti dalla presente legge. Analogamente sara' provveduto dai competenti uffici per le liquidazioni effettuate per i danni verificatisi nel Territorio Libero di Trieste, nei territori gia' sottoposti alla sovranita' italiana, in Albania ed all'estero.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art35 · fonte del testo