Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008. 137 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, e', inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente: fino a 10 milioni.................. 40 per cento per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni................ 20 per cento per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni................ 10 per cento per le somme eccedenti i 50 milioni 5 per cento

tolto: Nessuna riduzione puo' essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo. Il contributo sara' corrisposto con utilizzo dei fondi gia' autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilita' saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-03-25;212~art2 · fonte del testo