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[1]Ai beneficiari del disposto di cui all'articolo 1 che dichiarino di accettare l'indennizzo, e', inoltre, corrisposto un contributo da commisurarsi al valore di cui all'articolo precedente: fino a 10 milioni.................. 40 per cento per le somme eccedenti i 10 milioni fino a 20 milioni................ 20 per cento per le somme eccedenti i 20 milioni fino a 50 milioni................ 10 per cento per le somme eccedenti i 50 milioni 5 per cento

[2]Nessuna riduzione puo' essere apportata al contributo per effetto dell'applicazione delle clausole dell'accordo italo-tunisino indicato nel precedente articolo. Il contributo sara' corrisposto con utilizzo dei fondi gia' autorizzati, per la concessione di anticipazioni, dalle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, le cui disponibilita' saranno, all'uopo, versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi iscritte ad apposito capitolo di spesa.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-03-25;212~art2 · fonte del testo