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Gli importi delle anticipazioni gia' corrisposte ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 5 giugno 1967, n. 414, saranno detratti dalle somme liquidate a titolo di indennizzi e di contributi, intendendosi cosi' attribuiti a titolo di indennizzo o di contributo; Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, e purche' gli accertamenti lo consentano, potranno essere corrisposte agli interessati anticipazioni non superiori al 50 per cento dell'ammontare spettante a titolo di indennizzo o di contributo.

Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-25;212~art3 · fonte del testo