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All'onere relativo all'anno 1970, per la concessione degli indennizzi di cui al precedente articolo 1, si fara' fronte con l'entrata costituita dal versamento di una corrispondente quota dell'indennizzo globale forfettario dovuto dal Governo della Tunisia.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008
