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Le domande per ottenere gli indennizzi previsti dalla presente legge devono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Le domande gia' presentate all'amministrazione dello Stato in base alla legge 5 giugno 1965, n. 718, sono valide agli effetti del comma precedente.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 22 dicembre 2008
