Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sara' raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni. I rapporti con l'ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art10 · fonte del testo