Per gli enti posti in liquidazione, ai sensi del primo comma dell'art. 1, l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti nonche' i libri contabili e gli altri documenti dell'ente e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio od all'ultima relazione economica e finanziaria approvati. Il Ministro per il tesoro esercita, ove ne riscontri gli estremi, l'azione di resa, di conto e quella di responsabilita' verso gli amministratori e i liquidatori per fatti inerenti alla gestione degli enti di cui la liquidazione sia affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1404~art3 · fonte del testo