Per i beni che non siano stati sottoposti alle misure indicate nell'art. 2, la concessione dell'indennizzo e' subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilita' di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'art. 1.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art3 · fonte del testo