Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Sono considerate valide le domande gia' presentate.

Testo vigente dal 10 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;269~art6 · fonte del testo