La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro per il tesoro. La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1994, n. 98
5La L. 29 gennaio 1994, n. 98 ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse."
Testo vigente dal 25 febbraio 1994
