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[1]La indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e che e' dovuta anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, e' stabilita nelle seguenti misure:

[2]Lettera A.......... L. 30.000 " A-bis........ " 27.000 " B.......... " 24.000 " C.......... " 22.000 " D.......... " 20.000 " E.......... " 15.000 " F.......... " 15.000 " G.......... " 12.000

[3]Le dette indennita' sono ridotte come segue per i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100.000 abitanti:

[4]Lettera A.......... L. 27.000 " A-bis........ " 24.000 " B.......... " 21.000 " C.......... " 19.000 " D.......... " 17.000 " E.......... " 12.000 " F.......... " 12.000 " G.......... " 9.000

[5]E' data facolta' al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura.

Testo in vigore dal 27 aprile 1953 al 16 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;263~art5 · fonte del testo