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[1]((Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompapagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misura:

[2]Lettera A............................. L. 40.000 " A-bis......................... " 35.000 " B............................. " 31.000 " C............................. " 22.000 " D............................. " 20.000 " E............................. " 15.000 " F............................. " 15.000 " G............................. " 12.000

[3]Le dette indennita' sono ridotte come segue per i i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100 mila abitanti:

[4]Lettera A............................. L. 37.000 " A-bis......................... " 32.000 " B............................. " 28.000 " C............................. " 19.000 " D............................. " 17.000 " E............................. " 12.000 " F............................. " 12.000 " G............................. " 9.000

[5]E' data facolta' al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda)).

Testo in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1953 al 16 agosto 1957. 38 parole tolte, 132 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, di cui all'art. 45aggiunto: Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, tolto: e che e' dovuta aggiunto: e' accordata una indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di tolto: accompagnamento aggiunto: accompapagnamento venga disimpegnato da un tolto: famigliare del minorato, e' stabilita nelle seguenti misure aggiunto: familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misura:

Lettera A.......... tolto: L. 30aggiunto: ................... L. 40.000 " A-bis........ tolto: " 27aggiunto: ................. " 35.000 " B.......... tolto: " 24aggiunto: ................... " 31.000 " C..........aggiunto: ................... " 22.000 " D..........aggiunto: ................... " 20.000 " E..........aggiunto: ................... " 15.000 " F..........aggiunto: ................... " 15.000 " G..........aggiunto: ................... " 12.000

Le dette indennita' sono ridotte come segue per i aggiunto: i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100tolto: .000 aggiunto: mila abitanti:

Lettera A.......... tolto: L. 27aggiunto: ................... L. 37.000 " A-bis........ tolto: " 24aggiunto: ................. " 32.000 " B.......... tolto: " 21aggiunto: ................... " 28.000 " C..........aggiunto: ................... " 19.000 " D..........aggiunto: ................... " 17.000 " E..........aggiunto: ................... " 12.000 " F..........aggiunto: ................... " 12.000 " G..........aggiunto: ................... " 9.000

E' data facolta' al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in tolto: ospedale aggiunto: ospedali o in altri luoghi di curaaggiunto: . Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;263~art5 · fonte del testo