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[1]((Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:

[2]Lettera A............ L. 40.000 " A-bis........ " 35.000 " B............ " 31.000 " C............ " 22.000 " D............ " 20.000 " E............ " 15.000 " F............ " 15.000 " G............ " 12.000 L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

[3]Lettera A............ L. 37.000 " A-bis........ " 32.000 " B............ " 28.000 " C............ " 19.000 " D............ " 17.000 " E............ " 12.000 " F............ " 12.000 " G............ " 9.000

[4]Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento. In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta nella misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1961 al 22 gennaio 1962

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1957 al 21 dicembre 1961. 43 parole tolte, 88 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Agliaggiunto: Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' tolto: mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di tolto: accompapagnamento aggiunto: accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misuraaggiunto: , mensile:

Lettera A............tolto: ................. L. 40.000 " A-bis........tolto: ................. " 35.000 " B............tolto: ................. " 31.000 " C............tolto: ................. " 22.000 " D............tolto: ................. " 20.000 " E............tolto: ................. " 15.000 " F............tolto: ................. " 15.000 " G............tolto: ................. " 12.000

tolto: Le dette indennita' sono ridotte aggiunto: L'indennita' e' ridotta come segue per tolto: i i grandi aggiunto: gli invalidi residenti in Comuni tolto: inferiori ai 100 mila abitanti: aggiunto: con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

Lettera A............tolto: ................. L. 37.000 " A-bis........tolto: ................. " 32.000 " B............tolto: ................. " 28.000 " C............tolto: ................. " 19.000 " D............tolto: ................. " 17.000 " E............tolto: ................. " 12.000 " F............tolto: ................. " 12.000 " G............tolto: ................. " 9.000

tolto: E' data facolta' al grande invalido della scelta traaggiunto: Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e tolto: la indennita' aggiunto: l'indennita' di accompagnamento. aggiunto: In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta nella misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali tolto: o aggiunto: od in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi tolto: od aggiunto: ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta tolto: all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti aggiunto: nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri tolto: in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio aggiunto: all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;263~art5 · fonte del testo