L'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' sostituito dal seguente: "Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati: due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per l'industria e commercio; uno dal Ministro per il commercio con l'estero; uno dal Ministro per le partecipazioni statali. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione".

Testo vigente dal 21 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1196~art3 · fonte del testo