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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 aprile 1943-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - ACERBO - TERUZZI

[6]Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

Testo in vigore dal 17 maggio 1943 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-04-05;346~art5 · fonte del testo