In caso di stipulazione di una cessione con il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o con uno degli Istituiti di cui all'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, da parte di chi abbia in corso di ammortamento un prestito contratto con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, dall'importo della nuova operazione dovra' essere trattenuto il residuo debito verso l'Ente stesso, Tale residuo debito dovra' essere versato all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a cura del nuovo Ente mutuante, contemporaneamente alla corresponsione del netto ricavo della cessione all'impiegato mutuatario.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;38~art3 · fonte del testo