La morte o l'invalidita' assoluta e permanente contratta in servizio e per causa di servizio del debitore estingue ogni ulteriore obbligazione verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il prestito da questo concesso.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;38~art4 · fonte del testo