L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e' autorizzato ad investire la disponibilita' del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, istituito con l'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, anche nelle operazioni di prestito indicate all'art. 1 lettera b) ed agli articoli 3 e 4 della presente legge. Sono devoluti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali i contributi stabiliti dagli articoli 17 e 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, modificato dall'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nonche' il contributo previsto dall'art. 3 della presente legge. Con decorrenza dal 1 luglio 1956, il contributo di cui all'art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e' rimborsato, dopo la cessazione dal servizio, con le norme dettate dall'articolo medesimo, soltanto agli appartenenti alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte alla Opera di previdenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art5 · fonte del testo