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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Agli effetti del pagamento dei sussidi a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e successivi fino a quello del 1920 e norma dell'art. 5, 4° comma, della legge 4 aprile 1935-XIII, n. 454, e' data facolta' agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile, fino al 30 giugno 1941-XIX, di consentire, quando concorrano giustificati motivi, proroghe per l'ultimazione dei lavori, di durata non superiore a quella dei termini ordinari fissati dall'articolo stesso.

[9]Analoga facolta' puo' essere consentita, fino al 30 giugno 1941-XIX, dal Ministro per i lavori pubblici agli ingegneri capi degli Uffici del genio civile delle Provincie nelle quali, per la riparazione o la ricostruzione di edifici di proprieta' privata in conseguenza di danni causati da pubbliche calamita', siano stati concessi dal Ministero dei lavori pubblici sussidi con prefissione di termini per l'ultimazione dei lavori a norma di legge.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Dalla Zona di operazioni, addi' 21 giugno 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini Serena - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 27 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-21;853~art1 · fonte del testo